Rimborso tasse somme restituite

Pubblicato il 16 aprile 2016

La Stabilità 2014 ha decretato – modificando l’art. 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir - la deducibilità dal reddito complessivo delle “somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi”. Il contribuente può scegliere, in alternativa ed irrevocabilmente, la richiesta di rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto.

Per l'operatività della misura il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha stabilito le modalità con cui procedere con il DM 5 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88/2016, in vigore dal 16 aprile 2016.

La procedura, istanza in carta libera

Il contribuente può chiedere il rimborso dell’importo determinato applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito ex art. 11 del Tuir.

L’istanza è presentata in carta libera agli uffici territoriali dell’Agenzia nel termine biennale ex art. 21, comma 2 del DLgs. 546/92.

Tale termine decorre:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy