Rimborso tasse somme restituite

Pubblicato il 16 aprile 2016

La Stabilità 2014 ha decretato – modificando l’art. 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir - la deducibilità dal reddito complessivo delle “somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi”. Il contribuente può scegliere, in alternativa ed irrevocabilmente, la richiesta di rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto.

Per l'operatività della misura il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha stabilito le modalità con cui procedere con il DM 5 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88/2016, in vigore dal 16 aprile 2016.

La procedura, istanza in carta libera

Il contribuente può chiedere il rimborso dell’importo determinato applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito ex art. 11 del Tuir.

L’istanza è presentata in carta libera agli uffici territoriali dell’Agenzia nel termine biennale ex art. 21, comma 2 del DLgs. 546/92.

Tale termine decorre:

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