Rinnovo dei certificati Oicvm rilasciati dall’Amministrazione finanziaria

Pubblicato il 29 maggio 2010

Un contribuente ha presentato istanza al Fisco per avere una delucidazione in merito ad alcune questioni inerenti la direttiva 2008/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (cosiddetta Direttiva Risparmio). Con la risoluzione n. 45 del 28 maggio 2010, l’Amministrazione finanziaria si esprime sul rinnovo dei certificati rilasciati dalla stessa Agenzia alle entità residuali, a seguito dell’esercizio dell’opzione prevista dal Dlgs 84/2005, che consente alle stesse di essere trattate, ai fini della direttiva sul risparmio, come Oicvm (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari), presentando un'apposita istanza all'Amministrazione finanziaria.

Con il documento di prassi si precisa che al fine di garantire la continuità temporale per le entità residuali che chiedono l’applicazione del regime degli Oicvm armonizzati, il rinnovo dei certificati rilasciati dall’Amministrazione finanziaria decorre dalla data di scadenza del precedente certificato, a patto che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del certificato stesso. Per evitare che il certificato retroagisca, si considera ammissibile un periodo di tempo di 60 giorni per la presentazione dell’istanza da parte della nuova entità.

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