Rinnovo della concessione? Precedente concessionario sullo stesso piano degli altri partecipanti

Pubblicato il 05 dicembre 2011 Secondo i giudici del Consiglio di stato – sentenza n. 6132 del 21 novembre 2011 - il concessionario di un bene demaniale non può vantare – salvo se non diversamente disposto nell’atto concessorio- alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto; ne consegue che il relativo diniego, qualora esplicitato nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non necessiti di ulteriore motivazione, né implichi alcun “diritto d'insistenza” allorché la Amministrazione intenda procedere ad un nuovo sistema d'affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa.

In definitiva – si legge nel testo della decisione - in sede di rinnovo di una concessione, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo stesso titolo “con possibilità di indizione di una gara al riguardo senza necessità di particolare motivazione con riferimento alla richiesta di rinnovo”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Cinematografi mono e multi sale - Verbale di accordo del 12/2/2026

18/02/2026

Cinematografi - Minimi retributivi

18/02/2026

Concorso tra commercialista ed amministratori per il reato di bancarotta

18/02/2026

Nuovo portale della genitorialità: ecosistema digitale per famiglie e professionisti

18/02/2026

Bonus sponsorizzazioni sportive 2026: al via le domande

18/02/2026

Black list UE 2026: Ecofin aggiorna l’elenco. Entra il Vietnam

18/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy