Rinnovo della concessione? Precedente concessionario sullo stesso piano degli altri partecipanti

Pubblicato il 05 dicembre 2011 Secondo i giudici del Consiglio di stato – sentenza n. 6132 del 21 novembre 2011 - il concessionario di un bene demaniale non può vantare – salvo se non diversamente disposto nell’atto concessorio- alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto; ne consegue che il relativo diniego, qualora esplicitato nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non necessiti di ulteriore motivazione, né implichi alcun “diritto d'insistenza” allorché la Amministrazione intenda procedere ad un nuovo sistema d'affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa.

In definitiva – si legge nel testo della decisione - in sede di rinnovo di una concessione, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo stesso titolo “con possibilità di indizione di una gara al riguardo senza necessità di particolare motivazione con riferimento alla richiesta di rinnovo”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy