Rinuncia a eredità? Chiamato non risponde dei debiti fiscali del de cuius

Pubblicato il 23 agosto 2021

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius".

Egli non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva dei debiti fiscali del de cuius e non risponde di questi ultimi neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione).

La rinuncia all’eredità ha, infatti, effetto retroattivo ex art. 521 del Codice civile, di tal ché il chiamato è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.

E’ il principio ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 21006 del 22 luglio 2021, con cui sono state respinte le doglianze dell’Agenzia delle entrate contro una decisione di merito.

Secondo la ricorrente, la rinuncia all'eredità non era opponibile, a fini fiscali, prima del suo consolidarsi allo scadere del termine di prescrizione di 10 anni previsto per la revoca della rinuncia.

Gli Ermellini hanno invece sottolineato come il chiamato all'eredità, che non abbia accettato e che vi rinunci, non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario.

Il Fisco, infatti, come qualsiasi creditore, ben può utilizzare gli strumenti offerti dal codice civile a tutela della relativa posizione, come ad esempio l'impugnazione della rinuncia, la richiesta di nomina di un curatore dell'eredità giacente, al quale validamente notificare l'avviso di accertamento, al fine di evitare di incorrere nella relativa decadenza per intempestività.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy