Riporto perdite. Il bilancio dell’ultimo esercizio approvato fa fede per il test del patrimonio netto

Pubblicato il 10 maggio 2011 Con la risoluzione n. 54/E del 10 maggio 2011, l’agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina del riporto delle perdite in un caso di fusione societaria.

Si ricorda che l’articolo 172 del Tuir prevede che, in caso di fusione, esistono due vincoli al riporto delle perdite fiscali per la società che ha generato le perdite stesse: il test di vitalità e il limite del patrimonio netto.
Verificato il test di vitalità, la società può riportare le perdite fino ad un ammontare non superiore a quello del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del Codice civile. Il patrimonio netto di riferimento deve essere ridotto dell'importo di eventuali ricapitalizzazioni (conferimenti e versamenti) poste in essere nei 24 mesi precedenti.

Con riferimento a tale norma di legge, all’agenzia delle Entrate è stato chiesto di specificare quale fosse il bilancio da considerare per la quantificazione del patrimonio netto. In assenza di una indicazione chiara, l’Agenzia invita a rifarsi alla ratio della norma, che rinvia ad un valore del patrimonio netto il più vicino possibile a quello esistente alla data della fusione.

Pertanto, con la risoluzione n. 54/E/2011, si specifica che il riferimento “all’ultimo bilancio” (art. 172, comma 7, primo periodo, del Tuir) deve essere letto come il bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ancorché non approvato a tale data. Nel caso di specie,in cui la fusione è stata deliberata nel corso del 2009, l'ultimo bilancio per la società che detiene le perdite è il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. Sempre che, dalla situazione patrimoniale alla data del 31 agosto 2009, non risulti un patrimonio netto inferiore.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy