Ripristinato il contributo di malattia per i datori che erogano direttamente

Pubblicato il 29 settembre 2011 Verte sulla discussa disposizione recata dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 138/1943, il contenuto della circolare n. 122 del 28 settembre 2011, emessa dall’Inps. Dopo tanti interventi normativi e giurisprudenziali scaturiti dall’esonero, operato dalla norma in oggetto, dell’Istituto dall'erogazione dell’indennità di malattia se tale trattamento economico è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro, si riassume quanto segue.

Molti datori di lavoro, che erogano direttamente il trattamento di malattia, hanno adito i giudici tributari per chiedere l’esonero dall’obbligo di versamento della relativa contribuzione all’Inps, dal momento che l’Istituto non eroga l’indennità.

La giurisprudenza di merito e la Corte costituzionale hanno ritenuto che il contributo all’Inps fosse dovuto ugualmente, ossia anche in caso le prestazioni fossero pagate dal datore.

Il Legislatore, negli anni, è intervenuto prima esonerando il datore - ex articolo 20, comma 1 del Dl 112/2008: la norma esonerava solo fino al 31 dicembre 2008, la Corte costituzionale ha esteso la portata agli anni successivi – poi ripristinando, a partire dal 1° maggio 2011, l’obbligo del contributo (articolo 18, comma 16, del Dl 98/2011, Manovra di luglio).

In tal senso l’Inps, con la circolare in oggetto, precisando che si tratta di ripristino non di estensione, chiarisce che:

- l’esonero dall’obbligo di versamento della contribuzione di malattia trova applicazione, fino al 30 aprile 2011, relativamente ai datori di lavoro che abbiano corrisposto l’indennità giornaliera;

- eventuali istanze di annullamento di note di rettifica e richieste di sgravio di cartelle esattoriali emesse per il recupero della contribuzione di malattia in argomento, potranno trovare accoglimento solo in relazione a periodi antecedenti il 1° maggio 2011;

- la sancita irripetibilità della contribuzione comunque versata per i periodi anteriori al 1° maggio 2011 (articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008), consente all’Istituto di non accogliere le istanze di rimborso relative ai versamenti effettuati per periodi antecedenti il 1° maggio 2011.
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