Risarcimenti nell’Anagrafe dati

Pubblicato il 14 aprile 2008 L’articolo 35 del Dl n. 223/2006, successivamente convertito nella legge che ha integrato l’articolo 7 del Dpr 605/73, ha introdotto l’obbligo per le compagnie assicurative di comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle somme liquidate ai danneggiati. Il termine previsto per la comunicazione è fissato al prossimo 30 aprile. Entro tal data, le imprese assicurative, gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano – in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo – somme di denaro a qualsiasi titolo ai danneggiati sono tenuti all’adempimento nei confronti del Fisco. In particolare, i soggetti obbligati devono comunicare all’Anagrafe tributaria: l’ammontare delle somme liquidate; l’identificativo del sinistro; il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario; il codice fiscale o la partita Iva dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. L’obbligo di comunicazione non sussiste riguardo alle erogazioni di capitale e rendite derivanti da assicurazioni sulla vita o contratti di capitalizzazione. La norma fa riferimento esplicito ai danneggiati. I dati comunicati al Fisco da parte delle compagnie di assicurazione devono essere utilizzati prioritariamente nell’attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. Nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, gli uffici potranno aprire un’istruttoria per valutare eventuali indici di capacità contributiva dei soggetti coinvolti. Le Entrate, con provvedimento del 19 gennaio n. 2007/9649, hanno stabilito i contenuti, le modalità e i termini della trasmissione oltre alle specifiche tecniche del formato.
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