Risarcimento a carico della banca che diffonde dati personali per screditare il giudice

Pubblicato il 30 agosto 2013 La Terza sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 19790 del 28 agosto 2013, ha confermato la condanna disposta dalla Corte di appello nei confronti di un istituto di credito che, nell'ambito del giudizio di secondo grado, aveva riferito i termini della controversia precedentemente avuta con il giudice di prime cure, rivelando circostante inerenti la vita privata di quest'ultimo, conosciute per ragioni professionali, senza il consenso dell'interessato ed in violazione del Decreto legislativo n. 196/2003.

La Cassazione, aderendo alle motivazioni rese nella sentenza impugnata, ha sottolineato che la diffusione dei dati nell'atto di appello “non era funzionale alla difesa tecno–giuridica della banca, ma era volta unicamente a screditare davanti ai giudici di appello, il giudice che aveva pronunciato la sentenza di condanna”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI e DIS-COLL: autodichiarazione redditi entro il 31 marzo

27/03/2026

Bonus investimenti pubblicitari 2026, stop al 1° aprile

27/03/2026

CCNL Turismo Anpit - Accordo del 10/3/2026

27/03/2026

Ccnl Turismo Anpit. Rinnovo

27/03/2026

Agenti e rappresentanti, contributi silenti Enasarco: il Governo apre al confronto

27/03/2026

Antiriciclaggio, dal CNDCEC nuovi modelli operativi 2026

27/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy