Risarcimento a carico della banca che diffonde dati personali per screditare il giudice

Pubblicato il 30 agosto 2013 La Terza sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 19790 del 28 agosto 2013, ha confermato la condanna disposta dalla Corte di appello nei confronti di un istituto di credito che, nell'ambito del giudizio di secondo grado, aveva riferito i termini della controversia precedentemente avuta con il giudice di prime cure, rivelando circostante inerenti la vita privata di quest'ultimo, conosciute per ragioni professionali, senza il consenso dell'interessato ed in violazione del Decreto legislativo n. 196/2003.

La Cassazione, aderendo alle motivazioni rese nella sentenza impugnata, ha sottolineato che la diffusione dei dati nell'atto di appello “non era funzionale alla difesa tecno–giuridica della banca, ma era volta unicamente a screditare davanti ai giudici di appello, il giudice che aveva pronunciato la sentenza di condanna”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus nuovi nati: c'è tempo fino al 22 settembre

17/09/2025

IMU 2025: dichiarazione tardiva con sanzione ridotta

17/09/2025

Permessi per donazione sangue

17/09/2025

Piano Industria Cyber Nazionale 2025: obiettivi, finanziamenti e ruolo del MIMIT

17/09/2025

Dematerializzazione quote Srl: clausole statutarie e libro soci obbligatorio

17/09/2025

Scarso rendimento e sospetto illecito: controlli legittimi, sì al licenziamento

17/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy