Risarcimento al professionista a cui viene cancellato, per sbaglio, il numero dall'elenco telefonico

Pubblicato il 22 gennaio 2011 La Cassazione, con sentenza n. 1418 del 21 gennaio 2011, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato un gestore telefonico al risarcimento dei danni conseguenti ad un disservizio causato sulle utenze telefoniche di un professionista che si era visto cancellare, per errore, il numero del proprio studio dall'elenco telefonico.

I giudici di Cassazione hanno riconosciuto legittima la richiesta di risarcimento per danno patrimoniale da perdita di affari e da lesione all'immagine, avanzata dal professionista, un affermato avvocato penalista, a seguito della forte contrazione delle prestazioni professionali. L'esistenza di un nesso causale tra il disservizio ed il danno subito dal legale era stata ritenuta provata dai giudici di prime cure sulla base delle dichiarazioni rese da diversi testi.

In particolare, per quel che concerne il danno all'immagine, la Corte ha sottolineato come “uno studio legale, dotato solo di un'unica linea fax offriva di sé e del professionista un'immagine poco efficiente e poco affidabile, immagine tanto più negativa per uno studio di avvocato penalista la cui efficienza ed affidabilità si misurano anche sulla facile reperibilità in ragione delle emergenze e delle urgenze proprie di quel settore di affari giudiziari”.
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