Con la circolare INPS n. 109 del 4 luglio 2025 vengono forniti chiarimenti normativi e operativi riguardanti il riconoscimento pensionistico e il riscatto dei periodi di servizio per il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato, transitato nell’Arma dei carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017 in applicazione del decreto legislativo n. 177/2016.
La norma cardine è l’art. 32 del D.P.R. 1092/1973, che quale prevede che nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano, ai fini pensionistici, tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del corso di studi.
Tale disposizione è stata successivamente richiamata dall’articolo 1860 del D.Lgs. 66/2010 ("Codice dell’ordinamento militare"), che ne ha esteso l'applicabilità agli ufficiali militari.
Con il decreto legislativo n. 177/2016, il Corpo forestale dello Stato è stato soppresso, e il personale è stato in parte assorbito nell’Arma dei Carabinieri. Tuttavia, in base al comma 11 dell’articolo 18 del medesimo decreto, il personale transitato ha mantenuto il regime previdenziale dell’amministrazione di provenienza, escludendo inizialmente il beneficio del computo gratuito del corso di laurea.
Successivamente, la giurisprudenza si è espressa in modo non univoco.
Alcune sentenze dei TAR (Lombardia, Puglia, Calabria) avevano escluso l’estensione del beneficio. Ma con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8680/2021 e poi con la sentenza n. 4841/2024, si è affermato il principio che anche gli ufficiali provenienti dal Corpo Forestale possono godere del beneficio, purché ricorrano le condizioni previste.
Gli ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato, transitati nell’Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017, possono vedersi riconosciuto il beneficio gratuito del computo della durata legale degli studi universitari, ai fini pensionistici, su domanda da presentare alla propria amministrazione militare.
Requisiti:
Effetti pensionistici:
Per le domande di riscatto già presentate all’INPS dal personale interessato, la circolare distingue tre casistiche:
a. Domande presentate dopo il 1° gennaio 2017:
b. Domande presentate prima del 1° gennaio 2017 con pagamento completato:
Non rimborsabili, poiché il pagamento è avvenuto quando il personale era ancora soggetto al regime civile.
c. Domande presentate prima del 1° gennaio 2017 con pagamento interrotto:
È possibile integrare il periodo residuo tramite il computo gratuito ex art. 32, previa richiesta all’amministrazione militare.
L’ufficiale interessato deve presentare formale istanza all’amministrazione militare di appartenenza, la quale provvederà a segnalare i periodi riconosciuti tramite apposito codice nei sistemi gestionali.
Modalità operative:
Il personale ex Corpo Forestale può, inoltre, valorizzare con riscatto oneroso gli aumenti dei periodi di servizio, come previsto:
Tipologie di periodi riscattabili:
Limite massimo:
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