Risoluzione delle Entrate poco chiara: nessuna sanzione al contribuente

Pubblicato il 10 gennaio 2019

In caso di risoluzione dell’Agenzia delle Entrate poco chiara, il contribuente non paga le sanzioni, anche se è stato pubblicato un comunicato stampa successivo per fornire indicazioni più precise.

Lo sancisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 370 del 9 gennaio 2019, con la quale viene respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, in quanto l’atto è considerato atipico e non ha una collocazione certa nella scala delle fonti del diritto.

Al termine delle articolate motivazioni che la Corte ha addotto, si legge, infatti, che se l’errore del contribuente è stato causato da un possibile dubbio interpretativo, introdotto dalle indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 218/E del 5 dicembre 2003, il contenuto del comunicato stampa del 20 luglio 2004 costituisce elemento non completamente sufficiente a rimuovere ogni oscurità interpretativa.

Ciò in quanto il comunicato stampa, essendo un provvedimento atipico, non si colloca nella gerarchia delle fonti, in alcun gradino logico; esso è, quindi, certamente sottordinato rispetto alle risoluzioni ministeriali e alle circolari, non potendosi riconoscere, in materia tributaria, alcuna rilevanza agli usi, seppure si volesse far rientrare il comunicato stesso all’interno di quest’ultima categoria.

Ne deriva, così, che il contribuente - condannato per aver superato il plafond delle compensazioni ai fini Iva - non pagherà le sanzioni per aver sforato il suddetto plafond, dal momento che all’epoca in cui lo stesso tenne il comportamento sanzionato, ancora era dibattuta e, comunque, non certo risolta, in un senso o nell’altro, la questione relativa alla legittimità delle compensazioni in oggetto. Da qui è possibile dedurre la buona fede del contribuente.

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