Risoluzione per inadempimento del conduttore. Lucro cessante risarcibile con onere a carico del locatore

Pubblicato il 15 gennaio 2014  Per i giudici di Cassazione – sentenza n. 530 del 14 gennaio 2014 - la risoluzione anticipata per inadempimento del conduttore, una volta cessata l'occupazione dell'immobile, porta alla risarcibilità in favore del locatore del danno da quest'ultimo subito a titolo di lucro cessante, rappresentato dalla “mancata percezione di un introito mensile per tutto il tempo presumibilmente necessario per poterlo nuovamente locare”; e questo tipo di danno, salvo prova diversa, può essere utilmente dimostrato attraverso il riferimento al periodo di preavviso previsto per il recesso del conduttore.

Grava, in ogni caso, sul locatore l'onere di provare di avere “inutilmente tentato di locare l'immobile ovvero della sussistenza di altre analoghe situazioni pregiudizievoli”, dando conto dei concreti propositi di utilizzazione dell'immobile, “atteso che la relativa dimostrazione, anche in ragione del criterio di vicinanza della prova, non può far carico al conduttore”.
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