Risoluzione per inadempimento del conduttore. Lucro cessante risarcibile con onere a carico del locatore

Pubblicato il 15 gennaio 2014  Per i giudici di Cassazione – sentenza n. 530 del 14 gennaio 2014 - la risoluzione anticipata per inadempimento del conduttore, una volta cessata l'occupazione dell'immobile, porta alla risarcibilità in favore del locatore del danno da quest'ultimo subito a titolo di lucro cessante, rappresentato dalla “mancata percezione di un introito mensile per tutto il tempo presumibilmente necessario per poterlo nuovamente locare”; e questo tipo di danno, salvo prova diversa, può essere utilmente dimostrato attraverso il riferimento al periodo di preavviso previsto per il recesso del conduttore.

Grava, in ogni caso, sul locatore l'onere di provare di avere “inutilmente tentato di locare l'immobile ovvero della sussistenza di altre analoghe situazioni pregiudizievoli”, dando conto dei concreti propositi di utilizzazione dell'immobile, “atteso che la relativa dimostrazione, anche in ragione del criterio di vicinanza della prova, non può far carico al conduttore”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy