Risponde di falso in atto pubblico chi attesa con autocertificazione il falso versamento dei contributi Inps

Pubblicato il 09 febbraio 2013 Un imprenditore che aveva reso una falsa dichiarazione sostitutiva con la quale attestava di essere in regola con la posizione contributiva dei suoi operai, per potere avere libero accesso ad una gara d’appalto, era stato condannato per falso in atto pubblico sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.

Adducendo la motivazione che la dichiarazione sostitutiva presentata non fosse da paragonare in alcun modo al Durc, l’imprenditore ricorre in Cassazione.

La quinta Sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 6221 del 7 febbraio 2013, riconferma la condanna dell’imprenditore che deve rispondere di falso in atto pubblico se nella dichiarazione sostitutiva dice slealmente di essere in regola con i versamenti contributivi Inps.

Motivando la sua decisione sulla base dell’articolo 483 del codice penale, che punisce la violazione dell’obbligo giuridico dell'imprenditore di esporre la verità in un atto destinato a provare la realtà dei fatti attestati e a cui siano ricollegati specifici effetti (ammissione alla gara d’appalto), la Corte ritiene che l’imprenditore sia ugualmente punibile anche se non ha falsificato materialmente il Durc. La responsabilità penale scatta ugualmente indipendentemente dal fatto che il documento falsificato fosse pubblico o privato, come nel caso di specie l'autocertificazione.
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