Ritardato rinnovo contrattuale. Una tantum imponibile

Pubblicato il 28 aprile 2021

Una società pone un quesito in ordine alla tassabilità del corrispettivo erogato a titolo di una tantum per riparare il disagio causato dal ritardo nella sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del Ccnl applicato. Si chiede se sulla somma occorre operare la ritenuta al momento della corresponsione.

La risposta arriva dalla DRE Lazio - interpello 913-312/2021 – che ricorda come, ai sensi del Tuir, le somme erogate a titolo di riparazione per il mancato guadagno o la mancata percezione di redditi sono da includere nel reddito complessivo del percipiente e vanno soggette a tassazione.

Diverso è il caso quando le somme erogate assumono un carattere risarcitorio del danno alla persona lesa; venendo meno una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi, è esclusa l’imposizione.

Nell’ipotesi trattata, il contributo una tantum viene riconosciuto per riparare i lavoratori dal disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del Ccnl.

Una tantum ai dipendenti per tardato rinnovo: è imponibile

La DRE Lazio ritiene che, seppur la somma abbia natura risarcitoria, la stessa è prevista nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente con il fine di sostituire mancati guadagni (ritardo nell'applicazione del nuovo contratto). Non rileva che sia legata a requisiti oggettivi e non alla retribuzione.

Pertanto, è lecito concludere per l’imponibilità della somma, in quanto da qualificare come risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi.

Una tantum ai dipendenti per tardato rinnovo: ammessa la tassazione separata

Aggiunge la DRE che in materia è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la risposta n. 367 del 2020, con la quale è stato affermato che, in caso di somme erogate una tantum per compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferibili al periodo di vacatio contrattuale, è consentita l’applicazione della tassazione separata.

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