Rito abbreviato dopo diniego al patteggiamento

Pubblicato il 15 marzo 2016

Una richiesta di accesso al rito abbreviato, operata dopo il rigetto di quella di “patteggiamento”, ma pur sempre prima dell’esaurimento delle formalità di apertura del dibattimento, deve essere ritenuta tempestiva e va valutata in termini di accoglibilità.

Anche il generalizzato favor per la definizione accelerata dei procedimenti penali, per come desumibile nel vigente codice di rito, legittima, del resto, l’ampliamento, per quanto possibile, delle possibilità di accesso ai riti alternativi e non si pone in contrasto con l’orientamento che, in generale, evidenzia l’incompatibilità strutturale tra i due riti sopra indicati.

Ed infatti, l’eventuale celebrazione del giudizio abbreviato nei termini sopra riferiti risulterebbe del tutto alternativa rispetto al patteggiamento, venendo celebrato solo il primo.

E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 10462 del 14 marzo 2016.

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