L’Inail comunica la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, navigazione e agricoltura a decorrere dal 1° luglio 2022. Gli importi sono fissati dalla circolare n. 26 del 14 luglio 2022.
Sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente, dal 1° luglio di ciascun anno, è prevista la rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza degli stessi.
Per l’anno 2022, la rivalutazione dell’Inail è effettuata sulla base della variazione percentuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2020 e il 2021, pari all’1,9%.
Di seguito si illustrano i riferimenti retributivi utili per la prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso. Gli importi sono così determinati:
SETTORE INDUSTRIA |
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Retribuzione media giornaliera |
Retribuzione annua minima |
Retribuzione annua massima |
84,67 euro |
17.780,70 euro |
33.021,30 euro |
Per il settore marittimo trovano applicazione i medesimi importi fissati per il settore industria, fatta eccezione per la retribuzione annua massima dei seguenti lavoratori:
SETTORE MARITTIMO |
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Comandanti capi macchinisti |
47.550,67 euro |
Primi ufficiali di coperta e di macchina |
40.285,99 euro |
Altri ufficiali |
36.653,64 euro |
Per il settore dell’agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è stabilita in 26.837,144 euro. In base alla categoria dei lavoratori agricoli, gli importi variano come seguono:
Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione annua convenzionale 26.837,14 euro |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato |
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:
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Lavoratori autonomi |
Su retribuzione annua convenzionale 17.780,70 euro |
L’importo dell’assegno una tantum per i superstiti, relativo ai settori dell’industria, della navigazione e dell’agricoltura, è fissato nella misura di euro 10.742,766.
L’indennità giornaliera è così determinata:
L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa, rivalutato nella stessa misura percentuale stabilita per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura, è pari a euro 585,51.
Gli importi degli assegni continuativi sono così rideterminati:
INABILITA’ |
SETTORE INDUSTRIA |
SETTORE AGRICOLTURA |
Da 50 a 59% |
328,53 euro |
411,50 euro |
Da 60 a 79% |
460,93 euro |
574,23 euro |
Da 80 a 89% |
855,80 euro |
985,85 euro |
Da 90 a 100% |
1318,48 euro |
1397,11 euro |
100 + a.p.c. |
1904,74 euro |
1982,93 euro |
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
La riliquidazione delle prestazioni nel settore dell’agricoltura avviene nel seguente modo:
Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione annua convenzionale 26.837,14 euro |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 |
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:
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Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 |
Su retribuzione annua convenzionale 26.837,14 euro |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 |
Su retribuzione annua convenzionale 26.837,14 euro |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 |
Su retribuzione minimale del settore industria 17.780,7012 euro |
Le Sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni:
prestazioni segnalate con gli appositi elenchi trasmessi ogni anno dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari.
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