Rivalutazione dei beni d'impresa anche per singolo cespite

Pubblicato il 17 agosto 2020

Tra le disposizioni contenute nel c.d. Decreto Agosto è presente una rivisitazione dell'istituto della rivalutazione dei beni d’impresa.

Rivalutazione dei beni d'impresa. Anche solo a fini civilistici

Una delle possibilità data alle imprese permette di disporre la rivalutazione solo ai fini civilistici; qualora si decida di porre in atto anche gli effetti fiscali, il maggior valore attribuito ai beni ha un costo, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, pari al 3%, a titolo di imposta sostitutiva.

Ad essere ammessi ad avvalersi della rivalutazione dei beni sono le società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS. Ma, per espresso richiamo dell’art. 15 della L. n. 342/2000, l'istituto è aperto alle società di persone commerciali, alle imprese individuali, agli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Non possono essere oggetto di rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione con effetti fiscali, se non attiene a plusvalenze o minusvalenze, produce esiti già dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (quindi nel 2021 se avviene nel 2020).

Con riferimento al pagamento dell'imposta sostitutiva, va versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Altra particolarità della rivalutazione contenuta nel Decreto Agosto è la possibilità di riguardare un singolo bene anziché l’intera categoria omogenea cui esso appartiene.

Le disposizioni normative prevedono che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del10 per cento.

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