Rivalutazione dei beni immobili esclusa senza iscrizione in bilancio

Pubblicato il 05 giugno 2019

Non è possibile avvalersi della rivalutazione dei beni per i manufatti insistenti sull’area demaniale, in quanto manca l’iscrizione in bilancio.

E’ la conclusione contenuta nella risposta dell'agenzia delle Entrate n. 180, del 4 giugno 2019, in tema di rivalutazione dei beni d'impresa, la cui disciplina è stata rivista dalla legge di bilancio 2019, che ha permesso l’agevolazione per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Il quesito riguarda la possibilità o meno, per il concessionario, di rivalutare alcuni beni d’impresa non iscritti in bilancio, perché realizzati da precedenti concessionari, e oggetto di devoluzione gratuita in favore dello Stato, al termine di scadenza della concessione demaniale marittima. Si precisa che i beni immobili sono stati trattati contabilmente come beni “di terzi” in bilancio.

Rivalutazione dei beni immobili solo se risultanti in bilancio

L’analisi dell’Agenzia parte da quanto disciplinato dalla legge di bilancio 2019, che ammette la rivalutazione - come precisa anche la circolare 8/E/2019 - per i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, con la sola esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.

Quindi, poiché gli immobili sono stati classificati contabilmente tra quelli di terzi e non sono stati iscritti in bilancio, non è consentito avvalersi della rivalutazione per i manufatti che insistono sull’area demaniale e che saranno devoluti gratuitamente allo Stato al termine della concessione.

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