Rivalutazione di partecipazione donata, no alla detrazione della sostitutiva del donante

Pubblicato il 18 ottobre 2014 Con la risoluzione 91 del 17 ottobre 2014, l'agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione di una precedente imposta sostitutiva (imposta personale), per la rivalutazione di una partecipazione, dalla successiva sostitutiva, ai fini di un'ulteriore rideterminazione, è permessa per evitare la doppia imposizione a carico di uno stesso soggetto.

Invece, nel caso di soggetti diversi che hanno operato successive rivalutazioni sulla stessa partecipazione, ad esempio donatore e beneficiario, lo scomputo non è possibile.

Dunque, l’imposta sostitutiva versata dal donante per la rivalutazione di una partecipazione non può essere scomputata da quella dovuta dai beneficiari in occasione di una successiva rideterminazione.

In merito, si spiega che – ex comma 6 dell'articolo 68 del Tuir, circa le modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati per effetto della cessione di attività finanziarie ricevute in donazione - per evitare salti d'imposta o elusioni, il costo fiscale deve essere determinato considerando il costo sostenuto dal donante, dopo la rivalutazione dallo stesso effettuata, e l'imposta di donazione versata dal donatario. In sostanza, si deve tener conto del costo che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare la partecipazione l’avesse ceduta a titolo oneroso. La detrazione della sostitutiva del donante realizzerebbe a favore del donatario una minore plusvalenza illecita.
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