Robin tax illegittima ma rimborsi solo per pagamenti post Consulta

Pubblicato il 29 agosto 2022

L'addizionale d'imposta "Robin tax" è diventata illegittima ma l'averla pagata dà diritto al rimborso solo a partire dalla pubblicazione della pronuncia della Consulta n. 10/2015 e non per i periodi precedenti: l'illegittimità della legge, infatti, è stata dichiarata solo per il periodo successivo al 12 febbraio 2015.

E' quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 25384 del 26 agosto 2022, in risposta alla questione relativa alla possibilità che la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità di una disposizione di una legge fiscale, possa o meno operare una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti.

Il riferimento, nella specie, era alla sentenza della Consulta n. 10/2015, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del convertito Dl n. 112/2008, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

La norma censurata è quella che ha introdotto il prelievo extra sui profitti delle imprese petrolifere e del settore energetico, meglio noto come "Robin Hood Tax", prelievo giudicato a suo tempo lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva costituzionalmente sanciti.

Corte costituzionale: illegittimità Robin tax non retroattiva

Con la declaratoria di incostituzionalità, la Consulta aveva espressamente affermato, in motivazione, che "gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica", per come anche ribadito nel dispositivo della medesima sentenza, dove è specificato che la dichiarazione di incostituzionalità è efficace "a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica". 

Per la Cassazione, opinare diversamente e, quindi, consentire ai giudici di merito di disapplicare il disposto della sentenza che limita temporalmente i suoi effetti "si tradurrebbe in una non consentita operazione di negazione della portata vincolante e definitiva della pronuncia del giudice delle leggi ", contro la quale non è ammessa nessuna impugnazione.

Da qui il rigetto del motivo di doglianza sollevato da una società contribuente, contro la decisione con cui la CTR aveva affermato la legittimità del silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate sulle istanze di rimborso dalla stessa avanzate rispetto alla Robin tax indebitamente versata per gli anni 2011-2014, in considerazione della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa, per come pronunciata nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale. 

Secondo la ricorrente, la CTR, nel ritenersi vincolata alla pronuncia del giudice delle leggi che aveva dichiarato l'incostituzionalità con effetto dalla pubblicazione della sentenza, aveva violato precise disposizioni costituzionali e legislative che sanciscono la retroattività degli effetti della pronuncia di accoglimento.

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