RSA solo se si partecipa alla negoziazione del contratto

Pubblicato il 30 settembre 2014 Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 settembre 2014, ha confermato che affermare che la RSA può essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali le quali, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda, significa che presupposto ad oggi essenziale per costituire RSA è quanto meno la partecipazione ai tavoli di trattative.

E tale partecipazione non è azionabile quale diritto positivo del sindacato in quanto nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo a trattare per il datore di lavoro con un sindacato richiedente, per il principio di libertà sindacale sancito dall’art. 39 Cost. (da ultimo Cass. n 14511/2013).

Tale principio è stato ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 231/2013 dove:

- da un lato è stato affermato che è compito esclusivo del legislatore dare completa attuazione all’art. 39 Cost. individuando un criterio di rappresentatività ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’art. 19, Legge n. 300/1970;

- dall’altro, è stato precisato che ad oggi l’unico criterio ex art. 19 per individuare un soggetto come maggiormente rappresentativo a livello aziendale, o comunque significativamente rappresentativo, è costituito “dal non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative”.

Quindi in conclusione, ha chiarito il Tribunale di Roma, la rappresentatività va valutata sul campo in base alla riconosciuta forza del sindacato di porsi come necessario interlocutore per partecipare alla stipula di un contratto collettivo e non già in base ad altro parametro come il numero degli iscritti che, nel caso di specie, era oltre il 30% dei lavoratori.
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