Rumori in condominio? Non è reato se il disturbo è circoscritto

Pubblicato il 20 agosto 2012 Alcuni condomini condannati penalmente dal Tribunale per schiamazzi e urla a danno di altri cinque comproprietari dello stesso stabile si sono appellati alla suprema Corte di Cassazione.

I condannati, nelle loro difese, eccepivano che non era stato provato che il rumore provenisse dal loro appartamento, né era stata accertata la natura molestia di tali rumori. Per di più, avevano evidenziato come il disturbo era rimasto circoscritto alle mura condominiali senza interessare una pluralità indistinta di persone, cosa che avrebbe fatto invocare l’articolo 659 del Codice penale sulla tutela della quiete pubblica.

La Corte di Cassazione, sezione I Penale, con la sentenza n. 25225/2012, accogliendo il ricorso dei condomini, ha attinto proprio dal principio di diritto di cui al suddetto articolo 659 per spiegare che: i rumori arrecati dai condomini, risultando circoscritti alle sole mura dello stabile, non ledono il principio della quiete e della tranquillità pubblica. Solo se i rumori molesti disturbano la quiete pubblica di “un numero indeterminato di persone” al di fuori del palazzo, si può ricorrere al giudice penale per imporre un po’di tranquillità.

Per tali ragioni, i fatti denunciati devono essere considerati “privi di rilevanza penale” e tali da trovare tutela solo in sede civile, con riferimento alle immissioni rumorose di cui all’articolo 844 del Codice civile. Da qui, l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.
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