Sì al doppio condono

Pubblicato il 06 maggio 2006

La sentenza della Corte di Cassazione n. 9997, del 29.04.2006, interviene sulla definizione agevolata delle liti fiscali in senso favorevole al contribuente: il rappresentante legale d’una società che ha fruito in nome e per conto della stessa del condono di cui al decreto legge 429/1982, può beneficiare, personalmente, del condono di cui all’articolo 57, comma 6, della legge 413/1991, sussistendone, per , i presupposti. In pratica, finito il rapporto del rappresentante legale con la società, nessuna influenza poteva avere il contribuente su essa e, quindi, al legislatore, proprio con l’articolo 57 richiamato, è parso giusto prevedere una sorta di autonoma via d’uscita al fine di scongiurare l’applicazione di sanzioni per comportamenti di cui non era più responsabile.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Dimissioni per fatti concludenti: la parola al tribunale di Ravenna

15/12/2025

Saldo IMU 2025 in scadenza

15/12/2025

Terzo settore e IVA: le novità del decreto

15/12/2025

Cessione della clientela: quale tassazione applicare?

15/12/2025

Pagamenti ai professionisti: CNF e UCPI contro il blocco dei compensi

15/12/2025

Credito d’imposta ZES e ZLS: fissate le percentuali definitive

15/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy