Sì al lavoro intermittente per attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Pubblicato il 25 marzo 2015 A seguito di quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 6 del 24 marzo 2015, ha chiarito che non ci sono preclusioni in merito alla possibilità di attivare rapporti di lavoro di natura intermittente ai fini dello svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge e, in particolare, il possesso da parte del lavoratore di una esperienza almeno triennale maturata in tale ambito.

Con riferimento alla questione specifica posta dai CdL, in merito alle figure dei sorveglianti, per il MInistero, tale possibilità risulterebbe ammessa in presenza dei requisiti anagrafici o oggettivi richiesti dall’art. 34, D.Lgs. n. 276/2003, ovvero, laddove nella fattispecie concreta si tratti effettivamente di personale che svolge la funzione di sorvegliante che non partecipa materialmente al lavoro, in virtù del richiamo di cui al n. 11 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Pensione lavoratori precoci: c'è tempo fino al 31 marzo

19/03/2026

Compliance contributiva: arrivano gli ISAC

19/03/2026

Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy