Sì al potere di emenda sulle dichiarazioni, ma con moderazione

Pubblicato il 06 settembre 2014 La dichiarazione dei redditi di un contribuente è un documento modificabile: essa, infatti, è emendabile soprattutto in presenza di errori che espongono il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti. Tuttavia, la correzione non deve essere tale da stravolgere il documento stesso.

Questa la conclusione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18757 del 5 settembre 2014, con la quale i Supremi giudici hanno respinto il ricorso di un imprenditore, che aveva riportato in dichiarazione un debito Iva che in realtà doveva essere registrato in sospensione d’imposta.

Per la Corte, infatti, il potere di emenda, implicitamente sotteso alla natura di dichiarazione di scienza e di giudizio attribuibile alla dichiarazione dei redditi rende la stessa modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di valutazione sui dati in essa riportati.

Il principio valido in linea generale non lo è, però, in assoluto: il contribuente, infatti, non ha un potere illimitato di modificare/revocare la precedente dichiarazione, essendo quest’ultimo tenuto a correggere solo eventuali errori materiali o formali.

Di qui la conclusione che il potere di emenda riferito alla dichiarazione dei redditi deve considerarsi circoscritto tanto che l’emendabilità della dichiarazione Iva è ammessa a condizione che la dichiarazione non venga modificata al punto di essere stravolta rispetto alla sua qualificazione iniziale.

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