Sì al recupero dell'imposta di registro se le operazioni realizzano gli effetti della vendita

Pubblicato il 16 marzo 2010
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 18/01/10 del 27 gennaio 2010, ha respinto il ricorso presentato da una Srl a cui era stato notificato un avviso di liquidazione dell'imposta complementare di registro e dei relativi interessi. La società ricorrente era stata costituita da tre soci con la sottoscrizione del capitale mediante conferimento di due appezzamenti di terreno, gravati da mutuo ipotecario. La relativa imposta di registro era stata calcolata sulla differenza tra il valore degli immobili e le passività relative al finanziamento in essere. Dopo poco, l'intero capitale era stato ceduto ad altre quattro persone fisiche: ne era derivata la contestazione di elusività da parte del Fisco secondo il quale l'operazione posta in atto configurava, in realtà, come vendita di immobile. Anche per i giudici tributari le operazioni idi conferimento immobiliare e di successiva cessione delle quote della Srl, realizzavano gli stessi effetti economici e giuridici della vendita, rendendo, pertanto, legittimo il recupero dell'imposta proporzionale di registro.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy