Sì alla disapplicazione della normativa sulle società di comodo se il minor reddito è dovuto alla crisi

Pubblicato il 06 agosto 2012 Una società che non riesce a produrre reddito a causa della sensibile riduzione della produzione dovuta alla crisi economica congiunturale, non può essere considerata una società di comodo e può presentare l’interpello disapplicativo del regime sulle società non operative.

A stabilirlo la sentenza n. 54/01/12 della Commissione tributaria regionale Friuli Venezia Giulia, che ha avvalorato la decisione dei giudici di primo grado, i quali avevano accolto integralmente il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento spiccato dall’Amministrazione finanziaria, che adduceva come motivazione dello scioglimento anticipato della società l’assenza di prove sufficienti a giustificare l’aggravamento della crisi di settore (tessile) e il mancato conseguimento del reddito minimo previsto (determinato secondo le modalità dell'art. 30 della L. 724/1994).

Nell’appellarsi ai giudici regionali, il Fisco aveva, infatti, sostenuto l’assenza di prove idonee a giustificare la messa in mobilità della forza lavoro e la chiusura di alcuni reparti dell’azienda accertata.

Secondo quanto motivato dalla Ctr nella sua pronuncia, è possibile rifarsi all’ultima parte dell’articolo 115 del codice di procedura civile e, dunque, ritenere che il giudice può basare le proprie decisioni su delle nozioni di fatto che rientrano nella esperienza comune, senza aver bisogno necessariamente di prove tangibili.

Dunque, la sola constatazione che il settore tessile ha vissuto un sensibile peggioramento a causa dell’aggravarsi della congiuntura economica mondiale e della maggiore competitività delle aziende asiatiche può essere sufficiente a spiegare le ragioni della crisi nazionale e il fatto che la società avesse deciso di procedere con un piano di ristrutturazione aziendale piuttosto drastico.

In tutto ciò non si ravvisa – secondo la Ctr - alcuna intenzione di evasione né tantomeno l'essere in presenza di una società schermo nata con l’intento di celare, con l’oggetto sociale dichiarato, i patrimoni personali dei soci, quanto piuttosto l'essere di fronte ad una società che non è stata in grado di produrre reddito per evidenti motivi congiunturali.
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