Sì alle sanzioni penali per mancato versamento dei contributi anche in caso di dissesto finanziario

Pubblicato il 17 settembre 2013 La Corte di Cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n. 37528 depositata il 13 settembre 2013, definisce i confini dell’illecito penale nei casi specifici di crisi economica attraversata da un’impresa.

Sancendo un principio più severo rispetto ai recenti orientamenti dei giudici di merito, che avevano attribuito un peso dal punto di vista penale alla crisi economica attraversata dall’impresa, i Supremi giudici chiariscono che non deve essere attribuita alcuna importanza allo stato di salute economica dell’azienda ai fini della commisurazione delle sanzioni penali: lo stato di dissesto finanziario di un’impresa, infatti, non può essere addotto come motivazioni per evitare la sanzione penale nel caso di omesso versamento dei contributi. Quest’ultimi infatti rappresentano un tributo da pagare sempre, indipendentemente dall’andamento finanziario dell’azienda, non costituendo una parte integrante del salario.

A nulla è valsa, così, la difesa dell’impresa che, muovendo dallo stato di salute dell’impresa, aveva sottolineato l’assenza dell’elemento psicologico necessario per la definizione del reato penale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ambasciate e consolati: nuove regole per la gestione del lavoro nel triennio 2026–2028

23/03/2026

Forze di polizia e riscatto contributivo: dall'Inps una guida alle nuove regole

23/03/2026

Appalti pubblici: superminimo irrilevante per equivalenza CCNL

23/03/2026

Agricoltura: sgravi INPS in regime “de minimis” per calamità

23/03/2026

Reddito di cittadinanza, indebita percezione: legittimo il carcere da 2 a 6 anni

23/03/2026

Riforma della disabilità: riaperte le domande fino al 31 marzo

23/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy