Sì all’organo di controllo monocratico se si cambia lo statuto

Pubblicato il 03 luglio 2012 In risposta ad un Camera di Commercio che chiedeva di sapere se nel “procedere alla nomina di un "sindaco unico" si debba procedere preventivamente alla modifica dei patti sociali, ovvero se gli statuti in essere debbano considerarsi automaticamente modificati in tal senso, potendosi così procedere a detta nomina anche a statuto invariato”, il ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il parere n. 139507 in data 18 giugno 2012.

Il documento, dal titolo “Sindaco unico - Art. 2477 c.c. - Problematiche interpretative - Richiesta parere”, coglie l’occasione per sottolineare come l'articolo 2477 del codice civile sia stato ulteriormente modificato in sede di conversione, mediante legge n. 35/2012, del decreto-legge n. 5/2012, tanto che, ora, la lettura combinata del primo e del quinto comma dello stesso porta alle seguenti conclusioni interpretative: è lasciata libera scelta alla società di adottare eventualmente un organo di controllo non monocratico. Tuttavia, se nello statuto non vi è un esplicito rinvio all’articolo 2477 del codice, ma si prevede espressamente la composizione pluripersonale del collegio, “sembra inevitabile” – si legge testualmente – che per adottare la forma monocratica dell’organo di controllo si proceda con una modifica dello statuto.

Dunque, nel caso specifico di una Srl, il passaggio dal collegio sindacale pluripersonale al sindaco unico richiede la modifica statutaria, se nello statuto è espressamente prevista la composizione pluripersonale.
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