Omesso o ritardato versamento dei contributi: nuova misura degli interessi legali

Pubblicato il 07 gennaio 2025

L'INPS, con la prima circolare del 2025, la n. 1 del 3 gennaio 2025, fornisce chiarimenti in merito ai riflessi della variazione del saggio di interesse legale,  al 2% dal 1° gennaio 2025, sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

Variazione del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025

L'INPS comunica che, con decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, è stato ufficializzata al 2% per cento in ragione d’anno la nuova misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi

L'Istituto previdenziale ricorda che l’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (comma 8 del medesimo articolo), alla misura prevista per gli interessi legali, fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti.

La riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali è ammessa in caso di:

a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, nei termini di legge, all'autorità giudiziaria;

b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.

La nuova misura degli interessi legali pari al 2% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato n. 2 alla circolare n. 1 del 3 gennaio 2025).

La medesima misura trova applicazione, chiarisce l'INPS, anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000, che, per effetto delle modifiche operate dal decreto PNRR (articolo 30, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), a decorrere dal 1° settembre 2024.

La norma dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

Prestazioni pensionistiche e previdenziali

La misura dell’interesse del 2% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025.

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