Saldo Iva: la cassa chiama per il conguaglio

Pubblicato il 10 marzo 2020

Il 16 marzo scade il termine, per i contribuenti Iva, per versare il saldo relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.

Più precisamente, lunedì 16 marzo è l’ultimo giorno per versare la differenza tra l’ammontare dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale e il totale delle somme versate a seguito delle liquidazioni periodiche.

Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la cifra dovuta, per effetto degli arrotondamenti operati in dichiarazione, non superi i 10 euro; analogamente, non è rimborsabile l’eventuale saldo negativo non superiore all'importo.

Saldo Iva: i contribuenti tenuti al versamento

Generalmente non sono tenuti a corrispondere alcun saldo Iva, i contribuenti mensili e i cosiddetti “trimestrali speciali” (trimestrali per autorizzazione ministeriale), chiudendo normalmente a debito le diverse liquidazioni dell’anno. Pertanto, quanto versato periodicamente corrisponde all’Imposta complessivamente dovuta per l’intero anno solare.

Sono tenuti, invece, al versamento del conguaglio i “trimestrali ordinari” (trimestrali per opzione), che si avvalgono delle semplificazioni per i contribuenti minori (articolo 7 del Dpr n. 542/1999), tra le quali l’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell’Imposta con periodicità trimestrale.

Tali contribuenti, durante l’anno, versano solamente l’Iva relativa ai primi tre trimestri, mentre sono chiamati al conguaglio finale e ad effettuare le operazioni dell’ultimo trimestre, entro il 16 marzo dell’anno successivo, oppure entro il successivo termine per il pagamento delle imposte dirette. Pertanto, entro il 16 marzo sono tenuti ad effettuare il saldo.

Saldo Iva: tempi e modalità di versamento

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno.

Si può anche scegliere di rateizzare l’importo, versando la prima rata entro il 16 marzo e le successive entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, ecc..) con l’ultima rata che non può essere versata oltre il 16 novembre, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

In alternativa si può:

Il versamento del saldo Iva si deve effettuare tramite il modello F24, indicando, nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” - Iva annuale saldo.

Se si opta per la rateizzazione, i relativi interessi si evidenziano con il codice tributo “1668”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

Decreto PNRR convertito in legge: guida alle novità in materia di lavoro

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy