Salvo, in ogni caso, l'acquisto del terzo in buona fede

Pubblicato il 05 novembre 2009
Con sentenza n. 22755 depositata il 28 ottobre 2009, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno ribadito che, salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo che abbia acquistato il bene in buona fede.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, un uomo aveva venduto un immobile che in precedenza era stato adibito a casa coniugale nonostante entrambi i coniugi, in costanza di matrimonio, ne avessero simulato la destinazione all'attività professionale del marito al fine di sottrarlo, a scopo fiscale, alla comunione legale.

La ex moglie chiedeva, in particolare, che fosse dichiarata la simulazione dell'atto pubblico di acquisto originario e che fosse accertata la comune proprietà dell'immobile in capo ad entrambi i coniugi con conseguente annullamento della successiva vendita a terzo.

La Suprema corte, dopo aver sottolineato come, legittimamente, “il coniuge non acquirente di un bene immobile può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall'altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi”, rilevando, in proposito, non la dichiarazione del coniuge al tempo dell'acquisto ma il tipo di uso effettivamente fatto del bene, ha, in ogni caso, ritenuto salvo l'acquisto dell'immobile da parte del terzo in buona fede, acquisto perfezionatosi prima della trascrizione della domanda della ex moglie.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Ipotesi di accordo del 22/5/2025

06/06/2025

Welfare aziendale sempre accessibile a tutti i lavoratori?

06/06/2025

CCNL Attività ferroviarie: nuovi minimi e altre novità

06/06/2025

Sgravio contributivo per CdS difensivi: conguaglio entro il 16 settembre

06/06/2025

NASpI, nuovo requisito contributivo: l’INPS restringe l’ambito di applicazione

06/06/2025

NASpI: chiarimenti sul calcolo delle 30 giornate di lavoro effettivo

06/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy