Sanzione sostitutiva della demolizione. Da valutare l’intero complesso edilizio

Pubblicato il 06 giugno 2017

Ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, occorre che le opere oggetto di contestazione siano solo parzialmente difformi dal titolo abilitativo. Tuttavia nell'ipotesi in cui – come nel caso esaminato – le opere in considerazione siano prive di abitazione urbanistica ma comunque compenetrate rispetto ad altri manufatti preesistenti i quali, invece, sono stati realizzati in base a regolare titolo abilitativo, ai fini della decisione in ordine alla demolizione deve tenersi conto del complesso edilizio nell'insieme. Occorre in proposito ribadire, difatti, che la ratio del suindicato art. 34 consiste proprio nell'evitare che la demolizione di alcuni interventi edilizi abusivi possa comportare l’eliminazione anche degli altri regolarmente realizzati, rispetto ai quali i primi siano strutturalmente compenetrati e non possano essere demoliti se non con pregiudizio dell’intera struttura.

E’ quanto si legge nella sentenza n. 192 del Tar Molise, pubblicata il 24 maggio 2017.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy