Sanzioni civili per omessa contribuzione in caso di reintegra

Pubblicato il 30 ottobre 2014 Con la sentenza n. 19665 del 18 settembre 2014, la Corte di Cassazione risolve la questione inerente le condizioni e i presupposti per l’applicabilità delle sanzioni civili in caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali, a seguito di reintegra del lavoratore per licenziamento illegittimo.

Prima della legge n. 92/2012, le sanzioni civili erano dovute solo quando il licenziamento era stato dichiarato nullo oppure inefficace, mentre dal 2012, la Riforma Fornero spinge a distinguere caso per caso.

Nel risolvere il contrasto giurisprudenziale nel frattempo sorto, i Supremi giudici, con la sentenza 19665/2014, esprimono il seguente principio di diritto:

“In caso di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato, il datore di lavoro, qualora il licenziamento sia dichiarato nullo ed inefficace, è soggetto alle sanzioni civili per omissione contributiva, mentre, in caso di risoluzione del rapporto senza giusta causa o giustificato motivo, resta applicabile l’ordinario regime della mora debendi, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, riprende vigore, in ogni caso, l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva”
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy