Sanzioni penali a carico del datore se gli operai lavorano in ponteggi privi di protezione

Pubblicato il 30 settembre 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34903 del 27 settembre 2011, ha confermato la condanna penale impartita dai giudici di merito nei confronti del datore di lavoro di alcuni operai sorpresi dall'ispettore del lavoro ad effettuare lavori di intonacatura su ponteggi sforniti di apposite protezioni e senza indossare l'attrezzatura antinfortunistica.

Nonostante l'abrogazione della Legge n. 626/1994 – precisa la Corte – il Decreto legislativo n. 81/2008 continua a prevedere una serie di obblighi quali quelli prescritti dall'articolo 122 con riferimento ai ponteggi e lavori in quota; durante l'esecuzione di tali lavori - dispone espressamente la norma - devono “essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”.
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