Sanzioni penali a Uber Pop senza notifica alla Commissione Ue

Pubblicato il 11 aprile 2018

Per la Corte di giustizia dell’Unione europea, una normativa nazionale, come quella francese, che sanzioni penalmente il fatto di organizzare un sistema di messa in contatto di clienti con persone che forniscono a titolo oneroso prestazioni di trasporto di persone su strada, mediante veicoli aventi meno di dieci posti, senza disporre di una licenza a tal fine, riguarderebbe un “servizio nel settore dei trasporti”, nel caso in cui, come nella specie, essa si applichi ad un servizio di intermediazione che viene fornito tramite un’applicazione per smartphone e che è parte integrante di un servizio complessivo di cui l’elemento principale è il servizio di trasporto (nella specie, il servizio Uberpop).

Un servizio siffatto – conclude la Corte - è escluso dall’ambito di applicazione della normativa europea che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

Vicenda esaminata

La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell’ambito di un procedimento instaurato dinanzi ad un tribunale penale francese, adito mediante citazione diretta con costituzione di parte civile, a carico della società Uber France SAS per fatti consistenti “nell’illecita organizzazione di un sistema di messa in contatto di conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana”.

Secondo quanto si legge nella sentenza depositata dalla Corte Ue il 10 aprile 2018, con riferimento alla causa C-320/16, una normativa come quella esaminatanon può ricadere sotto la direttiva 2006/123”.

Conseguentemente “non può essere qualificata come regola relativa ai servizi della società dell’informazione, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 98/34, e non è dunque assoggettata all’obbligo di previa notifica alla Commissione previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di questa direttiva”.

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