Scambio di quote, paletti antielusivi

Pubblicato il 23 marzo 2007

Tre documenti di prassi agenziale – nn. 56, 57 e 58 di ieri, 22 marzo 2007 – intervengono in materia di operazioni straordinarie:

 

-         risoluzione numero 56: ha per protagonisti due soci paritetici di una società che esercita attività di riparazione di carrozzeria e verniciatura di autoveicoli. L’intenzione è di operare una scissione, che avverrebbe in regime di neutralità fiscale, poiché il patrimonio della scissa sarà attribuito alle beneficiarie sulla base dei valori contabili esistenti alla data di scissione senza emersione di plusvalenze o minusvalenze. Il parere delle Entrate esclude nella fattispecie rilievi di natura elusiva, ma pone la condizione che la scissione non sia preordinata ad una successiva cessione delle quote dei due soci, volta ad evitare l’imposizione sulle dismissioni patrimoniali a vantaggio di quelle partecipative;

 

-         risoluzione numero 57: viene intravisto il comportamento elusivo, questa volta, nel prospettato scambio di quote tra società partecipate dagli stessi soggetti, in quanto l’intento finale è esclusivamente di dribblare la realizzazione delle plusvalenze al valore normale dei beni scambiati;

 

-         risoluzione numero 58: attraverso una complessa riorganizzazione societaria, viene meglio separata l’attività commerciale da quella puramente immobiliare. Qui conta, ai fini del giudizio, che, perfezionata l’operazione straordinaria, la società che ha in carico il patrimonio immobiliare non sia fatta oggetto di cessione di quote da parte dei soci. Ciò configurerebbe l’intento di attutire la tassazione sui beni di primo livello (gli immobili) con la trasformazione in plusvalenze su beni di secondo livello (partecipazioni).

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