È scaricabile il redditest. Il nuovo redditometro a gennaio

Pubblicato il 21 novembre 2012 I contribuenti che intendono fare la prova del rapporto tra spese e reddito dichiarato possono entrare nel sito delle Entrate e scaricare il software redditest.

Secondo una simulazione fatta dalle Entrate 4,3 milioni di famiglie sono da semaforo rosso, ossia risultano “incoerenti”, con un milione di casi con reddito vicino allo zero e tenore di vita da abbiente.

Lo strumento di autodiagnosi non traccia i dati inseriti dal contribuente, ma aiuta le famiglie a verificare la coerenza della propria dichiarazione che in futuro potrebbe valere un accertamento. Potrà essere utile a verificare se ci si è “dimenticati” di altri redditi.

Tuttavia l’incoerenza potrebbe avere molte spiegazioni (la possibilità di attingere ad un’eredità, una donazione o ai risparmi precedenti).

Anche se il giudizio sullo strumento è che, in fondo, è di compliance e non può far male, qualche perplessità sul Redditest è espressa dal presidente Siciliotti, Cndcec, che commenta: “per chi sa di non evadere è uno strumento inutile, che diventa paradossalmente utile per chi evade per valutare fino a che punto si può continuare a evadere senza correre rischi troppo grossi”. Ma la vera attesa è per il nuovo redditometro, per il quale Siciliotti auspica più qualità delle informazioni estraibili dall'anagrafe tributaria, così da evitare il ripetersi di lettere ai contribuenti con un numero troppo elevato di errori tra risultanze e realtà. Anche la presidente dei consulenti del lavoro, Calderone, sorvola sul redditest e punta l’attenzione sul nuovo redditometro di gennaio 2013, che spera possa essere utilizzato applicando parametri credibili per evitare “episodi incomprensibili in cui sono rimasti coinvolti in questi anni anche pensionati e lavoratori dipendenti”.

Il direttore dell’agenzia delle Entrate, Befera, nella conferenza stampa per la presentazione del redditest, ha annunciato che il redditometro o, meglio, “il nuovo accertamento sintetico è pronto”, manca solo l’approvazione con il relativo decreto ministeriale.

Alla prima fase, in cui conteranno soltanto le differenze eclatanti tra spese ed entrate, sarà posta massima cautela, spiega Befera, e sarà curato il dialogo fra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, nel contraddittorio. Poi, via via, il passo sarà ceduto alla “regola del 20%”, cioè la differenza fra entrate ufficiali e presunte indicata dalla legge, per far scattare il meccanismo.

Si applicherà a partire dal reddito d'imposta 2009, con 100 voci di spesa in considerazione della composizione e dell'area geografica della famiglia. Le spese saranno desunte dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, su quelle caratterizzate da elementi certi, come la cilindrata di un'auto o la lunghezza di un'imbarcazione, il cui valore è rilevato dall'Istat o dalle analisi degli operatori del settore, su quelle di tipo corrente (alimenti, abbigliamento ecc.) e da un lato dagli incrementi patrimoniali, dall'altro dal risparmio dell'anno. Le macroaree: acquisti di beni durevoli, trasporti, abitazione, alimenti, bevande, abbigliamento e calzature, combustibili d'energia, immobili, elettrodomestici e altri servizi per la casa, poi sanità, comunicazioni, istruzione, tempo libero, cultura e giochi e altri beni e servizi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy