Scende il saggio degli interessi legali per determinate situazioni

Pubblicato il 04 febbraio 2010

L’Inps, con circolare n. 12 del 2 febbraio 2010, fa seguito alla pubblicazione del Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è stata fissata all’1% la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 del Codice civile.

La nuova misura delle sanzioni civili è da applicare per i contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2010.

Ed è valida nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, per le aziende in crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Dpl.

L’Istituto avvisa che per le esposizioni pendenti alla data indicata, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

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