Schiamazzi notturni fuori dal bar: il gestore non è responsabile se appone cartelli

Pubblicato il 06 marzo 2015 Con sentenza n. 9633 depositata il 5 marzo 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha accolto il ricorso presentato dal gestore di un bar, cui era stato disposto il sequestro del proprio esercizio commerciale, in quanto indagato ex art. 659 comma 1 c.p., per aver diffuso sulla pubblica via musica ad alto volume e soprattutto, per aver consentito lo stazionamento, sulla strada e sul cortile retrostante il locale, di clienti che avrebbero assunto bevande e schiamazzato in ore notturne.

Con la pronuncia in esame la Cassazione - in controtendenza ad altro orientamento giurisprudenziale affermatosi in proposito – ha disposto che, laddove gli schiamazzi ed i rumori avvengano all’interno dell’esercizio, non vi è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l’obbligo di controllo, impedendo agli avventori di assumere comportamenti in contrasto con le norme di polizia e di sicurezza e ricorrendo, ove necessario, allo ius excludendi in danno di coloro che realizzino tali comportamenti.

Ma se il disturbo del riposo e delle occupazioni avvenga, come nel caso in esame, all’esterno del locale, perché si configuri la responsabilità del gestore, è necessario fornire elementi atti ad evidenziare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell’evento.

Nel caso in esame tuttavia – ha precisato la Corte - detta responsabilità non sussiste, poiché il gestore si è concretamente attivato per scongiurare i lamentati disturbi alla quiete pubblica al di fuori del locale, apponendo a tal fine dei cartelli, con i quali si invitavano gli avventori a non sostare sul marciapiede ed a non schiamazzare, adibendo persino due suoi collaboratori al rispetto di quanto prescritto.
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