Scuola e formazione: tutela INAIL strutturale dall’anno scolastico 2025/2026
Pubblicato il 04 agosto 2025
È in vigore dal 2 agosto 2025 la legge 30 luglio 2025, n. 109, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca, istruzione e salute, c.d. decreto Università.
La Camera dei deputati aveva approvato, in via definitiva, il 29 luglio 2025, il disegno di legge di conversione (A.S. 1553), licenziato dal Senato nella seduta del 23 luglio 2025.
Tra le disposizioni più rilevanti emerse nel corso dell’esame parlamentare, si segnala l’inserimento dell’articolo 2-ter, che introduce una novità in tema di tutela assicurativa INAIL nei settori dell’istruzione e della formazione.
Decreto Università e assicurazione INAIL per scuola e formazione
L’articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90 convertito, con modificazioni, in legge rende strutturale l'estensione dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a studenti e personale docente del sistema nazionale di istruzione e formazione, a partire dall’anno scolastico/accademico 2025/2026.
La novità, frutto di un emendamento proposto dai Ministri Marina Calderone (Lavoro e Politiche Sociali) e Giuseppe Valditara (Istruzione e merito), conferma l'operatività di una misura già applicata in via sperimentale negli anni scolastici e accademici 2023/2024 e 2024/2025.
Scuola e formazione, assicurazione INAIL: cosa prevede il decreto lavoro
A prevedere l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore è l’articolo 18 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.
La misura sperimentale, prevista originariamente per il solo anno scolastico/accademico 2023-2024, è stata estesa anche all'anno scolastico/accademico 2024-2025 dall’articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113.
Attività coperte
L’articolo 18 summenzionato prevede la copertura assicurativa INAIL per le attività di insegnamento-apprendimento nei seguenti ambiti:
- sistema nazionale di istruzione (scuole statali e non paritarie)
- istruzione e formazione professionale (IeFP)
- istruzione tecnica superiore (IFTS)
- ITS Academy e CPIA
- formazione superiore e universitaria
- alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
Soggetti tutelati
Rientrano nel campo di applicazione dell’assicurazione INAIL, in relazione alle attività di insegnamento-apprendimento, le seguenti categorie di soggetti:
- il personale scolastico delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, comprese anche le scuole non paritarie, insieme al personale operante nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nei programmi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
- gli esperti esterni comunque coinvolti nelle attività di insegnamento;
- gli assistenti tecnici impegnati in esercitazioni tecnico-scientifiche o in attività laboratoriali;
- il personale docente, tecnico-amministrativo e ausiliario delle istituzioni della formazione superiore, nonché i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- gli istruttori e i preparatori dei corsi di qualificazione, riqualificazione o addestramento professionale, anche se svolti in ambito aziendale o nei cantieri-scuola, a prescindere dalla modalità di istituzione o gestione dei corsi stessi;
- gli alunni (anche della scuola dell’infanzia) e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché coloro che frequentano i percorsi IeFP, IFTS, ITS Academy e CPIA. Sono inclusi anche gli studenti universitari e quelli iscritti alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), purché gli eventi lesivi si verifichino nei luoghi in cui si svolgono le attività didattiche o laboratoriali, nelle relative pertinenze o nell’ambito delle attività programmate dal Piano triennale dell’offerta formativa o dalle istituzioni sopra indicate.
La norma garantisce copertura alle attività di insegnamento e apprendimento, ampliando pertanto il raggio di azione del Testo Unico INAIL (D.P.R. 1124/1965), precedentemente circoscritto alle sole esercitazioni tecnico-scientifiche o di lavoro.
Eventi lesivi coperti
Come chiarito dall’INAIL (circolare n. 45 del 26 ottobre 2023 e nota operativa del 14 agosto 2024, prot. n. 8522), la tutela opera:
- per il personale assicurato, per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo;
- per alunni e studenti, per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.). Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).
La tutela per il personale docente opera anche per gli infortuni in itinere.
NOTA BENE: Per gli alunni e gli studenti sono invece esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere, ad eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784), avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.
Prestazioni assicurative INAIL
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’INAIL garantisce un articolato sistema di prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative, rivolte a tutela degli infortunati e dei tecnopatici, comprese le categorie operanti nel sistema nazionale di istruzione e formazione.
La copertura assicurativa è operativa anche qualora l’istituto scolastico o formativo non abbia correttamente adempiuto agli obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente.
Prestazioni economiche
L’INAIL eroga diverse tipologie di prestazioni economiche:
- indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, corrisposta a partire dal quarto giorno successivo all’evento infortunante fino al termine del periodo di inabilità (non erogata ai docenti delle scuole statali, poiché in questi casi il trattamento economico è garantito direttamente dal datore di lavoro pubblico e agli studenti e agli alunni, salvo che si tratti di studenti lavoratori, poiché si tratta di una prestazione sostitutiva della retribuzione, che non spetta a chi non percepisce un salario);
- indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni dell’integrità psicofisica pari o superiori al 6%;
- rendita diretta per menomazioni di grado superiore al 16%;
- rendita ai superstiti e assegno una tantum in caso di morte dell’assicurato;
- assegno per l’assistenza personale continuativa, nei casi di grave inabilità;
- rimborsi spese per farmaci e per viaggi e soggiorni legati a cure termali o soggiorni climatici terapeutici.
Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
L’assistenza sanitaria fornita dall’INAIL è estesa e strutturata in funzione del recupero dello stato di salute e dell’autonomia della persona. Include
- prime cure ambulatoriali al momento dell’infortunio;
- cure integrative riabilitative, successive all’evento lesivo;
- assistenza protesica;
- accertamenti medico-legali per la definizione del danno;
- prestazioni riabilitative, sia fisiche che psico-sociali;
- interventi di sostegno al reinserimento nella vita di relazione;
- misure per il recupero dell’autonomia personale.
Prestazioni integrative
Infine, tra le prestazioni integrative previste figurano:
- assegno di incollocabilità, destinato agli assicurati non più collocabili in alcun settore lavorativo per effetto delle menomazioni riportate;
- erogazione integrativa di fine anno riservata ai grandi invalidi, a titolo di sostegno aggiuntivo.