Scuola e formazione: tutela INAIL strutturale dall’anno scolastico 2025/2026

Pubblicato il 04 agosto 2025

 È in vigore dal 2 agosto 2025 la legge 30 luglio 2025, n. 109, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca, istruzione e salute, c.d. decreto Università.

La Camera dei deputati aveva approvato, in via definitiva, il 29 luglio 2025, il disegno di legge di conversione  (A.S. 1553), licenziato dal Senato nella seduta del 23 luglio 2025.

Tra le disposizioni più rilevanti emerse nel corso dell’esame parlamentare, si segnala l’inserimento dell’articolo 2-ter, che introduce una novità in tema di tutela assicurativa INAIL nei settori dell’istruzione e della formazione.

Decreto Università e assicurazione INAIL per scuola e formazione

L’articolo 2-ter del  decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90 convertito, con modificazioni, in legge rende strutturale l'estensione dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a studenti e personale docente del sistema nazionale di istruzione e formazione, a partire dall’anno scolastico/accademico 2025/2026.

La novità, frutto di un emendamento proposto dai Ministri Marina Calderone (Lavoro e Politiche Sociali) e Giuseppe Valditara (Istruzione e merito), conferma l'operatività di una misura già applicata in via sperimentale negli anni scolastici e accademici 2023/2024 e 2024/2025.

Scuola e formazione, assicurazione INAIL: cosa prevede il decreto lavoro

A prevedere l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore è l’articolo 18 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

La misura sperimentale, prevista originariamente per il solo anno scolastico/accademico 2023-2024, è stata estesa anche all'anno scolastico/accademico 2024-2025 dall’articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113.

Attività coperte

L’articolo 18 summenzionato prevede la copertura assicurativa INAIL per le attività di insegnamento-apprendimento nei seguenti ambiti:

Soggetti tutelati

Rientrano nel campo di applicazione dell’assicurazione INAIL, in relazione alle attività di insegnamento-apprendimento, le seguenti categorie di soggetti:

La norma garantisce copertura alle attività di insegnamento e apprendimento, ampliando pertanto il raggio di azione del Testo Unico INAIL (D.P.R. 1124/1965), precedentemente circoscritto alle sole esercitazioni tecnico-scientifiche o di lavoro.

Eventi lesivi coperti

Come chiarito dall’INAIL (circolare n. 45 del 26 ottobre 2023 e nota operativa del 14 agosto 2024, prot. n. 8522), la tutela opera:

La tutela per il personale docente opera anche per gli infortuni in itinere.  

NOTA BENE: Per gli alunni e gli studenti sono invece esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere, ad eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784), avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Prestazioni assicurative INAIL

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’INAIL garantisce un articolato sistema di prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative, rivolte a tutela degli infortunati e dei tecnopatici, comprese le categorie operanti nel sistema nazionale di istruzione e formazione.

La copertura assicurativa è operativa anche qualora l’istituto scolastico o formativo non abbia correttamente adempiuto agli obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente.

Prestazioni economiche

L’INAIL eroga diverse tipologie di prestazioni economiche:

Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

L’assistenza sanitaria fornita dall’INAIL è estesa e strutturata in funzione del recupero dello stato di salute e dell’autonomia della persona. Include

Prestazioni integrative

Infine, tra le prestazioni integrative previste figurano:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Igiene ambientale Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

CCNL Multiservizi Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

Multiservizi Conflavoro. Minimi e una tantum

03/11/2025

Igiene ambientale Conflavoro. Nuovi minimi

03/11/2025

POS e registratori di cassa: dal 2026 obbligo di collegamento logico

03/11/2025

Incentivi alle assunzioni: dal 1° aprile 2026, obbligo di pubblicazione sul SIISL

03/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy