Sdoganamento centralizzato nazionale per le importazioni. Istruzioni operative Dogane

Pubblicato il 30 luglio 2025

Con la circolare n. 19 del 29 luglio 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ufficializzato l’avvio dello sdoganamento centralizzato in ambito nazionale per le operazioni di importazione.

Il provvedimento fornisce alle imprese e agli uffici doganali le istruzioni operative per l’applicazione della nuova procedura, che rappresenta un passo concreto verso la semplificazione e l’armonizzazione delle pratiche doganali su scala nazionale. L’estensione dello strumento agli altri regimi doganali, e in particolare all’esportazione, è prevista in una fase successiva, confermando l’intento dell’Amministrazione di implementare progressivamente il modello centralizzato in linea con il Codice doganale dell’Unione.

Cos'è lo sdoganamento centralizzato

Lo sdoganamento centralizzato è un istituto unionale disciplinato dall’articolo 179 del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013). Esso consente a un operatore economico preventivamente autorizzato di presentare la dichiarazione doganale presso un Ufficio doganale diverso da quello in cui le merci vengono fisicamente introdotte nel territorio doganale dell’Unione.

In pratica, l’operatore può gestire le pratiche doganali dal luogo in cui è stabilito, anche se le merci arrivano o vengono spedite da un punto doganale situato altrove – sia in un altro territorio dello stesso Stato membro, sia in un altro Stato membro dell’UE.

A cosa serve

L’istituto è stato introdotto per semplificare e armonizzare le formalità doganali in ambito europeo, consentendo agli operatori economici di:

Operatività

L’operatività dello sdoganamento centralizzato si basa sulla distinzione tra due uffici doganali.

  1. SCO – Supervising Customs Office (Ufficio di controllo).
    È l’ufficio competente per l’operatore, in base al luogo dove si tengono le scritture contabili doganali. Qui si presenta la dichiarazione doganale, si effettuano le analisi dei rischi e si gestisce la riscossione dei diritti doganali.
  2. PCO – Presentation Customs Office (Ufficio di presentazione).
    È l’ufficio presso il quale le merci vengono fisicamente presentate. È responsabile dell’esecuzione dei controlli di sicurezza e delle verifiche fisiche, su richiesta del SCO.

Finalità dell’istituto

Lo sdoganamento centralizzato mira a:

Chi può richiedere lo sdoganamento centralizzato nazionale: soggetti, requisiti e procedura

Lo sdoganamento centralizzato nazionale rappresenta una significativa opportunità per le imprese che operano con costanza nel commercio internazionale e desiderano semplificare e ottimizzare la gestione delle operazioni doganali. L’accesso alla procedura è riservato a soggetti autorizzati e conformi a requisiti tecnici e normativi ben precisi.

A poter beneficiare di questa procedura sono operatori economici stabiliti in Italia, in particolare quelli che dispongono dello status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) per le semplificazioni doganali. Si tratta di un’autorizzazione che certifica l’affidabilità dell’impresa sotto il profilo doganale, amministrativo e di sicurezza, rilasciata sulla base di precisi standard normativi europei.

Il vantaggio principale per le aziende autorizzate è la possibilità di concentrare la presentazione delle dichiarazioni doganali presso l’ufficio doganale territorialmente competente in base alla sede della società, anche quando la merce è fisicamente presentata presso un’altra dogana sul territorio nazionale. Questo consente una gestione più efficiente, meno dispersiva e potenzialmente più veloce delle formalità doganali.

La procedura può essere richiesta tanto da imprese che gestiscono direttamente l’importazione delle proprie merci, quanto da soggetti che operano per conto terzi. In quest’ultimo caso, però, il rappresentante doganale deve adottare la rappresentanza diretta, assumendosi pienamente la responsabilità degli atti compiuti in nome e per conto dell’importatore.

Per richiedere l’autorizzazione, è necessario presentare un’apposita istanza telematica tramite il Trader Portal del Customs Decision System (CDS), indicando l’Ufficio Regimi e Procedure Doganali come autorità competente. Nell’istanza devono essere forniti diversi elementi: le tipologie di merci trattate, gli uffici coinvolti, il tipo di rappresentanza (se presente) e le sedi operative.

Una volta ricevuta l’istanza, l’Amministrazione avvia un’istruttoria tecnica in collaborazione con gli uffici territoriali coinvolti, volta a verificare il possesso dei requisiti e la regolarità dell’attività doganale del richiedente. Il termine massimo per il rilascio dell’autorizzazione è di 120 giorni dalla data di accettazione della domanda.

NOTA BENE: Ottenuta l’autorizzazione, l’impresa può avvalersi di questa semplificazione per presentare le dichiarazioni doganali presso il proprio Ufficio di controllo, anche quando la merce è sottoposta a verifica fisica in un altro luogo. I controlli verranno gestiti in modo coordinato tra l’Ufficio di controllo e quello di presentazione, sfruttando strumenti digitali e tracciabilità elettronica della documentazione.

Riscossione dei diritti e controlli doganali

La circolare n. 19 del 29 luglio 2025, inoltre, ricorda che nell’ambito della procedura di sdoganamento centralizzato nazionale, la riscossione dei diritti doganali è affidata all’Ufficio di controllo (SCO), che provvede anche alla gestione dei conti di debito, registrando il debito maturato al momento dello svincolo delle merci.

Per poter beneficiare della dilazione di pagamento, l’operatore economico deve essere previamente autorizzato e fornire garanzia fideiussoria.

I controlli doganali si articolano tra diverse competenze: lo SCO effettua i controlli documentali, mentre le verifiche fisiche della merce sono demandate all’Ufficio di presentazione (PCO). La gestione di eventuali irregolarità, siano esse di natura amministrativa o penale, viene ripartita tra i due uffici sulla base del tipo di controllo e della fase procedurale in cui la violazione è riscontrata.

Di seguito si riporta una Tabella riepilogativa che illustra, in modo sintetico e ordinato, le principali fasi della procedura di sdoganamento centralizzato nazionale, con l’indicazione delle competenze attribuite ai rispettivi uffici coinvolti (SCO e PCO), al fine di garantire una gestione efficiente e trasparente degli aspetti sia tributari che extratributari legati alle operazioni di importazione.

Fase Descrizione Operativa Soggetto Competente
1. Presentazione dichiarazione doganale L’operatore presenta la dichiarazione e gli eventuali documenti allegati o richieste di rettifica all’Ufficio di controllo (SCO). Operatore economico / SCO
2. Verifica e analisi rischi Il sistema verifica l'autorizzazione e attiva il circuito di controllo; se conforme, la merce può essere svincolata automaticamente. Sistema ADM / SCO
3. Controlli documentali (CD) Lo SCO esamina i documenti e può richiedere ulteriori verifiche fisiche (VM) o tramite scanner (CS). SCO
4. Controlli fisici (VM/CS) Il PCO effettua i controlli fisici o scanner sulla merce e registra l’esito nel sistema. PCO
5. Riscossione diritti doganali Lo SCO gestisce la riscossione tramite conti di debito. Serve autorizzazione alla dilazione (DPO) con garanzia. SCO
6. Tasse e diritti marittimi L’operatore dichiara i tributi marittimi in base al porto e alle aliquote vigenti, indicando il codice tributo corretto. Operatore / PCO
7. Irregolarità e accertamenti In caso di difformità, viene redatto un verbale. Lo SCO gestisce gli accertamenti e le eventuali sanzioni. SCO / PCO
8. Violazioni penali Se l’irregolarità è penale, il PCO redige la notizia di reato e la trasmette alla Procura competente. PCO
9. Misure extratributarie Controlli sanitari, radiometrici, biologici o fitosanitari vengono svolti secondo la normativa UE/nazionale, spesso presso il PCO. ADM / PCO
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