Sdoganamento centralizzato UE al via
Pubblicato il 03 giugno 2025
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A partire dal 2 giugno 2025, è entrato in vigore in tutta l’Unione Europea lo sdoganamento centralizzato. Questa novità rappresenta una significativa semplificazione per le imprese in possesso della certificazione AEO-C, che potranno eseguire operazioni doganali su scala europea, rapportandosi con un solo Ufficio delle dogane, quello situato più vicino alla loro sede.
Si concretizza così uno dei principali strumenti di semplificazione previsti dal Codice doganale dell’Unione (articolo 179), finalizzato a rendere più agevoli i processi doganali. Dopo un lungo periodo di preparazione e armonizzazione tra i 27 Stati membri, la data del 2 giugno 2025 è stata fissata dalla decisione UE 2023/2879, che ha obbligato ogni Paese dell’Unione ad attuare tutte le misure tecniche necessarie per rendere operativa questa rilevante innovazione.
Sdoganamento centralizzato in Italia
In Italia, l’Agenzia delle Dogane ha già messo a punto una normativa specifica per il nuovo sistema di sdoganamento centralizzato, definendo i criteri da rispettare, le modalità per ottenere l’autorizzazione e le funzioni di controllo (circolare ADM del 30 ottobre 2024, n. 23/D).
Inoltre, a partire dal 14 aprile 2025, è stato avviato un ambiente sperimentale per collaudare il funzionamento dello sdoganamento centralizzato su scala nazionale. Questo sistema è già attivo per le dichiarazioni doganali standard, a condizione che sia l’Ufficio dove viene presentata la dichiarazione sia quello incaricato del controllo siano entrambi situati sul territorio italiano.
I vantaggi per le imprese AEO
Questa procedura offre vantaggi rilevanti alle imprese in possesso della certificazione AEO, permettendo loro di inviare le dichiarazioni doganali all’Ufficio delle dogane competente nella località in cui ha sede l’azienda (chiamato Ufficio doganale di controllo), anche se la merce arriva in un altro punto doganale (Ufficio doganale di presentazione). In pratica, gli operatori possono trasmettere le dichiarazioni nel luogo in cui operano, a prescindere dal punto d’ingresso fisico delle merci nell’UE.
Digitalizzazione e centralizzazione operativa
Lo sdoganamento centralizzato rappresenta un progresso sia in termini di digitalizzazione sia per la semplificazione delle procedure, rendendo più flessibile la gestione dei rapporti doganali, soprattutto per chi lavora in aree soggette a diverse autorità territoriali. Lo sdoganamento centralizzato offre agli importatori, che fino a oggi effettuavano le operazioni in vari Uffici doganali all’interno dell’Unione, la possibilità di centralizzare tali attività in un unico polo di riferimento, più specializzato ed efficiente. In questo modo, le imprese possono organizzare meglio i propri processi, dialogare con un solo ufficio e beneficiare di una gestione più snella e meno costosa dal punto di vista burocratico e operativo.
Requisiti soggettivi e oggettivi
Dal punto di vista dei requisiti soggettivi, gli operatori che intendono usufruire di questa procedura devono necessariamente possedere lo status di AEO-C.
Per quanto riguarda invece gli aspetti oggettivi, il meccanismo si applica alle operazioni doganali che coinvolgono due Paesi membri dell’UE e consente agli operatori di trasmettere una dichiarazione doganale all’Ufficio territorialmente competente (denominato Ufficio doganale di controllo), anche se la merce è fisicamente presentata presso un altro ufficio doganale, situato in un diverso Stato membro (definito Ufficio doganale di presentazione).
Iva
ATTENZIONE: Se l’importazione viene formalizzata nel Paese in cui avviene lo sdoganamento, l’IVA dovrà essere versata nello Stato in cui le merci arrivano effettivamente, poiché è lì che si genera l’obbligo tributario.
A seconda delle normative vigenti nel singolo Stato membro, l’imposta sul valore aggiunto potrà essere gestita secondo due modalità:
- il “pagamento differito”, che consente di posticipare il versamento dell’IVA,
oppure
- il “postponed accounting”, che permette di registrare l’imposta direttamente nella dichiarazione IVA del periodo di riferimento mediante il meccanismo dell’inversione contabile.
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