Sdoppiata la tariffa dei sindaci che svolgono l’azione di revisione legale dei conti

Pubblicato il 22 giugno 2011 In una nota del 17 maggio 2011, rivolta all’ordine di Venezia, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha chiarito alcuni aspetti relativi al periodo transitorio, che precede l’applicazione della nuova tariffa professionale per la categoria.

Il Dm n. 169/2010 (“Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”) è entrato in vigore il 30 ottobre 2010 e relativamente alle prestazioni già in corso ha sancito che i compensi sono regolati nella seguente maniera:

- per gli onorari specifici si seguono le norme previste dalla nuova tariffa;
- per gli onorari graduali, per i rimborsi di spese e per le indennità si seguono le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità.

Dunque, per quanto riguarda i compensi per l’attività ordinaria svolta dal sindaco si deve far riferimento ai nuovi importi e in tali casistiche si fanno rientrare gli onorari relativi alle riunioni periodiche del collegio, la redazione dei sindaci al bilancio d’esercizio, la partecipazione degli altri organi societari, ecc.. Diverso, invece, è il discorso per quanto riguarda gli onorari specifici che, secondo le disposizioni finali e transitorie del DM, devono essere determinati secondo il metodo dell’interpolazione lineare.

Su questo punto sono sorti una serie di dubbi, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore da parte del Consiglio. Con la recente nota, dunque, si è voluto sottolineare che il collegio sindacale applica la nuova tariffa anche per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento normativo: cioè, fino al 30 ottobre 2010. Di conseguenza anche per i rimborsi forfettari per le spese di studio si deve tener conto di tale data: per gli incarichi in corso al 30 ottobre, i rimborsi spetteranno nella misura di 2/12, dato che per i mesi precedenti valgono le vecchie tariffe.

Maggiori problemi crea, invece, la determinazione degli onorari dei sindaci che svolgono anche azione di revisione legale. Per questi ultimi si deve far riferimento al decreto legislativo n. 39/2010 del 7 aprile (“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”). Di conseguenza, la data spartiacque per la determinazione di tali compensi è proprio quest’ultima.

Il Cndcec, a tal proposito, ha ribadito che già a partire dal 7 aprile 2010, i compensi relativi alla revisione legale dovevano essere determinati avendo riguardo al tempo impiegato per l’espletamento dell’incarico, dato che il rinvio operato dall’articolo 10 del DLgs n. 39/2010 ad emanande norme regolamentari opererebbe solo per la disciplina di specifici aspetti connessi all’indipendenza e non anche per la disciplina dei compensi. Dunque, per la determinazione della parcella si deve tener conto delle due date riportate e per evitare di incorrere in errori il Consiglio nazionale dell’Ordine lascia aperta la possibilità di riferirsi alla delibera assembleare di conferimento dell’incarico.
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