Se è colpa dell’azienda la revoca della Cig non penalizza i lavoratori

Pubblicato il 06 aprile 2011 In merito alla Cig, l’Inps, con messaggio 7674/2011, avvisa che nelle ipotesi di revoca delle autorizzazioni a seguito di accertamento per cause non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori è l'azienda che deve restituire all'Istituto le somme indebitamente percepite per cigs in deroga erogate ai lavoratori, se la revoca scaturisce da motivazioni imputabili all'azienda.

Mentre, sempre in tema di Cig, con messaggio n. 7401/2011, l’Istituto spiega che i lavoratori in mobilità assunti con contratto intermittente, conservano il diritto all'indennità - nei periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra - solo se il rapporto non prevede l'obbligo di risposta alla chiamata.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy