Se il notaio non compie le visure è responsabile di inadempimento contrattuale

Pubblicato il 03 luglio 2010 Il notaio è sempre tenuto a compiere tutte le operazioni necessarie per assicurare la buona esecuzione dell’attività richiesta dal cliente, anche senza espressa richiesta da parte di costui, a nulla valendo giustificarsi dei mancati adempimenti sostenendo che a causa del continuo caos regnante presso la Conservatoria dei Registri immobiliari fosse difficoltoso effettuare le visure richieste per la stipula dell’atto.

Lo rammenta la Corte di cassazione con sentenza n. 15726 del 2 luglio 2010 condannando il notaio ad effettuare la cancellazione dell’ipoteca a sue spese.

I giudici del Palazzaccio hanno confermato l’orientamento già consolidato secondo cui “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività di notaio, il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell’obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico del negozio” voluto dalle parti.

I magistrati hanno concluso che il notaio avrebbe potuto ovviare consultando manualmente il registro generale dell’Ordine, i cui costi avrebbe potuto imputare alla parcella del cliente. L’inosservanza degli obblighi a carico del notaio ha prodotto, quindi, una responsabilità contrattuale per inadempimento di prestazione di opera intellettuale.
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