Se l’apprendistato viene estinto in corso di formazione e in assenza di giusta causa, entrambe le parti sono responsabili

Pubblicato il 21 dicembre 2012

Laddove l’apprendista rassegni le proprie dimissioni carenti di giusta causa e queste superino il vaglio della convalida di cui all’art. 4 comma 17 e ss. della L. n. 92 cit., il datore di lavoro ha facoltà di promuovere azione risarcitoria per mancato conseguimento degli investimenti formativi. Se l’atto di recesso, invece, viene intimato dal datore di lavoro in carenza d’idonea giustificazione, l’impresa si espone all’azione d’impugnativa del licenziamento da parte dell’apprendista. In tale caso il regime normativo applicabile sarà alternativamente quello dall’art. 8 della L. n. 604 cit. se l’impresa ha ambiti dimensionali modesti, ovvero quello dell’art. 18 della L. n. 300 cit. come novellato dalla L. n. 92 cit. con le conseguenti forme di tutela articolate in base al contenuto dell’illegittimità richiamata nell’atto di recesso.

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