Se lo spaccio è rudimentale sì all'attenuante anche se ci scappa il morto

Pubblicato il 12 marzo 2010
Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 10022 dell'11 marzo 2010 - in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, la morte dell'acquirente a seguito all'assunzione di droga, non costituisce, di per sé, per lo spacciatore, causa di esclusione dell'attenuante generica di cui all'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90.

Nel caso in esame, la Corte di legittimità ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da una coppia di coniugi a cui i giudici di merito non avevano applicato l'attenuante nonostante, dalle intercettazioni telefoniche era desumibile un'attività di spaccio rudimentale, domestica e solo con quattro clienti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 770/2025: guida alle novità

11/09/2025

Privacy: illecita la conservazione delle email di un docente non più in servizio

11/09/2025

Ricerca e sviluppo: distinzione fra credito “non spettante” e “inesistente”

11/09/2025

770/2025: ritenute, compensazioni e crediti nei quadri ST, SV e SX

11/09/2025

Credito d’imposta R&S: inapplicabilità del Manuale di Frascati

11/09/2025

CPB 2025-2026: scadenza e nuovi codici Ateco

11/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy