Se nel corso dell’ispezione fiscale emerge la flagranza di un reato diverso, ok al sequestro probatorio

Pubblicato il 14 aprile 2012 Gli ufficiali e gli agenti - nella specie della Guardia di finanza - che accedano nei locali di un'impresa ai fini di investigazioni concernenti la materia fiscale e tributaria, possono compiere, di propria iniziativa, atti di perquisizione e di sequestro, ai sensi degli articoli 352 e 354 del Codice di procedura penale in ordine a reati di natura non fiscale o finanziaria solamente qualora, nell'ambito degli accertamenti programmati, “trovino elementi dai quali emerga la flagranza di un reato diverso, escludendo la natura di legge finanziaria alla legge 633/1941 sulla tutela del diritto di autore”.

E’ da ritenere dunque legittimo – precisano i giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 14026 del 13 aprile 2012 - il sequestro probatorio disposto dalla Guardia di Finanza con riferimento ad alcuni software contraffatti rinvenuti all’interno di un’azienda mentre quest’ultima era soggetta ad un'ispezione nell'ambito di un'inchiesta per evasione fiscale.
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