Se non c’è danno erariale la sanzione è minima anche nel reverse charge con l’estero

Pubblicato il 03 giugno 2013 La Ctr Lombardia, con sentenza n. 43/05/2013, stabilisce che se non c'è debito d'imposta, l’omessa autofatturazione per le prestazioni di servizio ricevute dall'estero sconta la sanzione del 3% dell'Iva irregolarmente documentata (articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471/1997).

Ciò poiché l’irregolarità non reca danno all'Erario, in quanto l'imposta è stata assolta, anche se irregolarmente. Dunque, il mancato adempimento non comporta la sanzione piena del 100/200% dell'imposta. In tal modo, il trasgressore pagherà da un minimo di 258 ad un massimo di 10mila euro.

Nel caso, il Fisco applicava la misura piena per l’irregolare documentazione citata, sostenendo che la sanzione più favorevole del 3% non è ammessa nelle operazioni con l'estero.

Nella pronuncia sul ricorso, invece, sia la Ctp che la Ctr danno ragione al contribuente. La Ctr, ricordando pregresse sentenze di Cassazione, ritiene che la violazione non abbia natura sostanziale, ma formale: “in caso di reverse charge, l'inosservanza da parte del contribuente delle formalità prescritte dalla normativa nazionale non può privarlo del diritto alla detrazione.. in relazione al principio di neutralità fiscale il quale esige che l'esenzione dall'IVA sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi".

Di più, il principio del favor rei sancito si deve applicare anche nelle violazioni commesse prima del 2008 (ante Dlgs 471/1997).
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